Art. 7.
(Preparazione dei prodotti erboristici).

      1. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni:

          a) diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche;

          b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

          c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

 

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          d) diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          e) diploma di laurea in tecniche erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o inserito nella classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche - classe 24, e che nel piano di studi contempli un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

      2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea magistrale, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1 e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
      3. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, può avvenire anche all'interno dei locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, sempreché gli stessi abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie accertate ai sensi dell'articolo 11.
      4. L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti erboristici e derivati sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea è soggetto ad autorizzazione rilasciata entro due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda dall'azienda sanitaria locale competente per territorio previa verifica dei requisiti tecnici previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni.

 

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